NO-VAX : NON SI PUO’ LICENZIARE MA SI’ ALLE FERIE OBBLIGATE

Il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 6 maggio 2021, ha confermato l’obbligo degli operatori sanitari di vaccinazione anti-Covid in base al D.L. 44/2021. Viene dunque ribadito quanto già concluso con l’ordinanza del 19 marzo dallo stesso Tribunale, che aveva deciso nel medesimo modo in base ai principi generali, ancora prima dell’approvazione del D.L. 44/2021, affermando la legittimo il mettere in ferie chi rifiuti di vaccinarsi.

In questo modo il Tribunale di Belluno ha confermato che il rifiuto ad essere sottoposti al vaccino anti-Covid prima era già disciplinato dalle norme e principi generali, innanzitutto dall’art. 32 Cost. e dall’art. 2087 c.c., ed ora è disciplinato dalla legge per le categorie espressamente nominate (art. 4 del D.L. 44/2021).

L’art. 4 del D.L. 44/2021 impone la vaccinazione gratuita anti-Covid a tutti «gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali»; si aggiunge che «la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati», proibendo quindi in ogni caso ed ogni modo l’attività ai «soggetti obbligati» che rifiutino la vaccinazione.

In tal modo, i soggetti obbligati che lavorassero senza vaccinazione incorrerebbero nel reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), in concorso con i responsabili delle «strutture» che gli avessero permesso di lavorare nella consapevolezza del mancato vaccino.

Il D.L. 44/2021 prevede, dunque, espressamente chi è obbligato al vaccino anti-Covid e quali siano le conseguenze del rifiuto, e in tal modo nulla stabilisce per le categorie professionali non nominate. L’obbligo di vaccino è imposto a chi genericamente  svolga le «attività» elencate, compresi dunque non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i collaboratori autonomi.

Viene ribadito quindi un percorso diverso tra le persone per cui è previsto espressamente l’obbligo di vaccinarsi in base al decreto legge 44 e quelle non nominate, per cui quest’obbligo non è previsto: gli obbligati formalmente in base al D.L. 44/2021, che rifiutino di vaccinarsi, sono soggetti a specifica procedura con assegnazione a mansioni equivalenti o anche minori, in quest’ultimo caso con la retribuzione inferiore, e, solo laddove non sia possibile individuare una mansione utile all’interno dell’organizzazione,  con sospensione senza retribuzione e presumibilmente senza i benefici dell’anzianità. Resta  escluso il licenziamento, anche se, quanto detto, è vigente fino al 31 dicembre 2021, e non è possibile prevedere in futuro se questo regime di “sospensione” possa poi trasformarsi in provvedimenti più o meno gravi per il lavoratore.

Anche per i no-vax, esclusi dall’elenco del D.L. 44/2021, sembrerebbe porsi comunque l’onere di cercare mansioni anche inferiori con sufficiente sicurezza contro il rischio Covid, secondo la disciplina generale (l’art. 42 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro prevede, tuttavia, anche in caso di spostamento a mansioni inferiori per inidoneità, resta la garanzia dell’identica retribuzione) anche se non è chiaro cosa accada al lavoratore nel caso di inesistenza di mansioni diverse non a rischio Covid.

Non c’è dubbio che, imponendo il vaccino a tutti quelli che svolgano le attività elencate, pubbliche e private, anche negli «studi professionali», possa avvenire che il singolo medico o operatore, che lavori da solo o in piccole realtà, sia di fatto obbligato al vaccino anti-Covid per potere esercitare la propria attività e non rischiare di essere accusato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.). In questi casi, di lavoro individuale, o in piccole strutture, dove evidentemente è impossibile svolgere altre mansioni non a rischio,  la libertà di non vaccinarsi è limitata, se non esclusa , anche se formalmente i rapporti possano essere sospesi senza possibilità di licenziamento. Le conseguenze del rifiuto di vaccinarsi sono talmente gravi, da comportare, di fatto, l’obbligo al vaccino.

Per quanto attiene, infine, più specificatamente le due ordinanze del Tribunale di Belluno, queste ben evidenziano una possibile alternativa, senza penalizzazione di fatto, alla sospensione dall’attività. Il datore di lavoro può ordinare le ferie ai no-vax, evitando in questo modo qualunque ipotetico rischio-Covid (ricordiamo che la normativa vigente, contrariamente ad una errata percezione comune, chiarisce che i tempi delle ferie sono stabiliti dal datore di lavoro quale espressione del suo potere d’organizzazione).

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