Anche in presenza di carenze di organico della RSA è giusta la condanna alle infermiere negligenti

La giurisprudenza ravvisa nell’art. 41 c.p., co. 1 il principio di tendenziale equivalenza delle concause: quando più comportamenti, messi in atto da diversi soggetti, concorrono al verificarsi di un evento, tutti i responsabili sono ugualmente colpevoli, salvo che una singola azione o omissione sia stata da sola sufficiente al verificarsi dell’evento. In particolare l’art. 41, c.p., sotto la rubrica «Concorso di cause», prevede che “Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui”.

Nel caso della recentissima sentenza della Cassazione penale, Sez. IV, del 28 aprile 2021, n. 16132, la Corte di appello aveva confermato la sentenza del Tribunale di primo grado che aveva dichiarato due donne responsabili dei reati di cui agli artt. 113 (cooperazione nel delitto colposo) e 590 c.p. (lesioni personali colpose), perché la prima, in qualità di infermiera professionale e la seconda, in qualità di operatrice socio sanitaria, in servizio presso una Residenza Sanitaria Assistita (RSA), per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, non accudendo con attenzione e cura un’anziana ospite della struttura e, comunque non avvedendosi delle gravissime condizioni generali di salute della donna, omettendo le dovute informazioni al medico o ai responsabili della struttura residenziale ovvero al medico di fiducia della vittima, le cagionavano lesioni personali gravi, “costituite da stato di incoscienza, dispersione di urina, edemi declivi, ulcere da decubito con aree necrotiche, grave compromissione della pressione arteriosa, grave ipernatremia con disidratazione, infezione delle vie urinarie con ennaturia e piuria”, condizioni che portavano la persona offesa in grave pericolo di vita. Nella querela, presentata dal figlio della signora, si rappresentava che questa, entrata in struttura in buone condizioni di salute, aveva subìto un progressivo, palese, peggioramento, apparendo sempre più assente, con evidente gonfiore alle gambe, nonché in pessime condizioni igienico-sanitarie, al punto che, un giorno, il figlio, recatosi presso la struttura, la trovava distesa sul letto e in coma; il personale gli riferiva che la madre sarebbe morta di lì a poco. Gli accertamenti medici effettuati al Pronto Soccorso, dove la donna veniva trasferita su insistenza del figlio, confermavano la gravità delle sue condizioni.

Contro la sentenza di condanna hanno fatto ricorso in  Cassazione le due imputate, in particolare sostenendo, al fine di escludere la loro responsabilità penale, un duplice ordine di ragioni: l’inadeguatezza dell’organico della struttura per la ridotta presenza di personale rispetto al numero eccessivo e fuori regola dei ricoverati e il decadimento repentino ed imprevedibile delle condizioni della donna.

La Cassazione ha respinto la tesi difensiva. In particolare ha premesso che, come tutti gli operatori di una struttura sanitaria, quale è una R.S.A., l’infermiere, così come l’operatore sanitario siano è ex lege portatore di una posizione di garanzia, espressione dell’obbligo di solidarietà, costituzionalmente imposto dagli artt. 2 (diritti inviolabili) e 32 (diritto alla salute) della Costituzione, nei confronti dei pazienti/degenti, la cui salute egli deve tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità.

I Supremi Giudici hanno ritenuto che la tesi delle due operatrici, volta ad evidenziare la responsabilità altrui, ivi compresa quella della struttura, non potesse trovare accoglimento, atteso quanto ricordato con riguardo alla posizione di garanzia rivestita da ciascuna imputata. Peraltro, ha aggiunto la S.C., una volta accertata la posizione di garanzia ricoperta dall’autore del fatto, eventuali ulteriori condotte o fattori che si innestino nel meccanismo causale sono di regola irrilevanti.

Articolo precedente
CALL CENTER MULTATI DAL GARANTE PRIVACY PER IL TELEMARKETING SELVAGGIO
Articolo successivo
NO-VAX : NON SI PUO’ LICENZIARE MA SI’ ALLE FERIE OBBLIGATE