MAGGIORENNE A SCUOLA. COSA PUO’ FARE DA SOLO?

In questi giorni mio figlio ha compiuto 18 anni. La prima cosa che ha fatto è stata richiedere alla sua scuola le proprie credenziali autonome per l’accesso al registro elettronico, in modo che gli sia possibile giustificare autonomamente le eventuali assenze o uscite fuori orario.
Fino a che punto il neo- maggiorenne acquista indipendenza scolastica? E quali diritti (e responsabilità) restano in capo al genitore?
Il tema, giuridicamente parlando è quello del rapporto fra due diritti fondamentali che potrebbero entrare potenzialmente in conflitto: da un lato, il diritto allo studio degli alunni maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti dai genitori, e dall’altro il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti.
Ai sensi dell’articolo 2 del codice civile “la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa”.
La capacità di agire è l’idoneità del soggetto a porre in essere autonomamente atti negoziali destinati a produrre effetti nella propria sfera giuridica, ivi compresa l’idoneità ad esercitare in proprio i diritti di cui è titolare, ad esempio il diritto allo studio.

Tale diritto implica la possibilità, per lo studente maggiorenne, di iscriversi da solo a scuola, frequentarla e interloquire autonomamente con docenti e dirigenti scolastici, finanche a partecipare da solo a colloqui con i professori relativi al suo profitto e ai consigli di classe.

Occorre precisare che il regolamento scolastico, ossia un atto di rango secondario, non può stabilire deroghe all’articolo 2 del codice civile, salvo che non sia una fonte primaria a permetterlo. Questo è un punto molto importante perché, spesso, è proprio facendo leva sul: “lo dice il regolamento scolastico che avete firmato”, che ho visto dirigenti scolastici sostenere le posizioni più indifendibili.
Il regolamento scolastico può, invece, disciplinare un contemperamento proprio fra il diritto allo studio ed il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.), anche se maggiorenni, fino alla loro autosufficienza economica, ad esempio assicurando che i genitori vengano informati delle assenze dei figli (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 633 del 01/07/2013).
La giurisprudenza assimila infatti la posizione del figlio maggiorenne, ancora dipendente economicamente dalla famiglia, a quella del figlio minore e impone alla famiglia stessa l’obbligo di mantenimento, oltre che di educazione e di istruzione, fino a che il figlio non abbia raggiunto, per l’appunto, una propria indipendenza economica. Il raggiungimento della maggiore età, quindi, non solleva automaticamente i genitori dagli obblighi nei confronti dei figli, che continuano ad essere seguiti sotto tutti gli aspetti, anche quelli educativi.
Per quanto detto sopra, sarebbe opportuno che la scuola imponesse, all’alunno maggiorenne che neghi il consenso alla trasmissione dei propri dati ai genitori (o alle figure giuridicamente equiparate), che gli stessi fossero informati dell’orientamento espresso dal figlio e confermassero, laddove lo ritenessero opportuno, formalmente ed esplicitamente, di accettare di non essere più messi a conoscenza delle vicende scolastiche del figlio.
Non dimentichiamo mai però, che il dirigente scolastico ha, comunque, la responsabilità civile e penale su tutti i ragazzi dell’istituto (compresi quelli maggiorenni) e che, laddove lo reputi opportuno, potrebbe non accettare una giustificazione presentata dallo studente e, per esempio, negare un’uscita anticipata. Quest’ultima resta comunque un diritto degli alunni maggiorenni i quali, in casi estremi, se si vedono negare dal dirigente la possibilità di allontanarsi prima della fine della lezione, avrebbero addirittura la facoltà di denunciare il dirigente per violenza personale o sequestro di persona.
Dunque il dirigente scolastico può opporsi formalmente all’uscita anticipata, se la ritiene illegittima, ma deve lasciare allo studente la libertà di autodeterminazione che gli spetta di diritto. Egli potrà sempre avviare un procedimento disciplinare nei confronti dello studente.
Il maggiorenne ha diritto anche a conoscere i propri voti, secondo il principio di trasparenza stabilito dallo Statuto dei diritti degli studenti. Qualora lo desideri, può chiederli al docente prima che vengano resi noti al pubblico (secondo i principi di riservatezza e di rispetto della privacy).
I diritti degli studenti maggiorenni contemplano anche la possibilità di contestare una valutazione che si ritenga ingiusta e/o immotivata da parte di un docente. In questo caso, è possibile presentare un ricorso amministrativo e/o giudiziario contro quella valutazione, ma non contro il docente, a meno che sia possibile provare che siano in atto, da parte sua, comportamenti persecutori o una palese malafede.

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