Il Tribunale di Chieti, con la sentenza n. 403 del luglio di quest’anno, ha stabilito il diritto di un diciassettenne a gestire autonomamente i propri profili sui social network e a negare ai genitori il diritto a pubblicare le sue foto nei loro profili, in conformità con il dlgs. 101/2018, di recepimento in Italia del regolamento Ue 679/2016 (Gdpr) sulla Privacy, e che fissa a 14 anni la soglia minima per iscriversi a un social network senza il consenso dei genitori.
La storia nasce durante la causa di divorzio dei genitori, i quali rinfacciavano l’uno all’altro di avere pubblicato sui social alcune foto del figlio da loro ritenute inopportune e lesive per il giovane, chiedendo al giudice di pronunciarsi per l’obbligo di rimozione.
Il Giudice, per la prima volta in questa materia, preso atto dell’impossibilità di mettere d’accordo i genitori, ha dato risalto alla volontà del figlio, affidando proprio a quest’ultimo, anche se minorenne, la gestione della propria immagine social, basandosi sull’età del ragazzo che è entrato in quella fascia in cui è possibile, per molti aspetti, autodeterminarsi.
Sarà lui di volta in volta ad autorizzare i propri genitori a pubblicare le sue fotografie su internet. Si legge infatti nella pronuncia che «va prescritto a entrambi i genitori di astenersi da dette pubblicazioni in assenza di consenso esplicito dell’interessato, ormai entrato nel diciassettesimo anno di età».
Secondo la Giurisprudenza della Corte di cassazione i “grandi minori” sono coloro che hanno raggiunto i 16 anni e in alcuni casi 14. Hanno facoltà di decidere e orientare le proprie scelte di vita, il percorso di studi, le proprie inclinazioni o la priorità delle proprie aspirazioni. Possono, ad esempio, interrompere la scuola, visto la cessazione dell’obbligo scolastico, svolgere attività lavorativa, sposarsi (a determinate condizioni), riconoscere figli, prestare il consenso al riconoscimento del genitore, interrompere una gravidanza. A 14 anni i figli possono essere penalmente imputabili e da quell’età scatta già anche un maggior potere di escludere i genitori dalla propria vita social.
La sentenza del Tribunale di Chieti potrebbe anche essere utilizzata per contestare la tanto discussa possibilità dei genitori di monitorare gli spostamenti dei figli con le App di parental control. Quando un figlio raggiunge i 14 anni, in mancanza di esigenze specifiche di tutela che impongano un controllo sui suoi spostamenti, egli potrebbe legittimamente sostenere la propria capacità di autodeterminazione per sfuggire alle ingerenze ingiustificate dei genitori nella propria vita privata.
Gli articoli 147 e 357 del Codice civile impongono ai genitori un dovere di cura e di educazione nei confronti dei figli che oggi per i giudici include anche la corretta gestione dell’immagine social del minore. Se i genitori vengono meno a questi doveri può intervenire il Tribunale, proibendo a mamma e papà di pubblicare le foto dei figli.
Si sta creando una giurisprudenza sempre più corposa intorno all’argomento minori e social. Da una parte perché i genitori sembrano avere perso (anzi, non aver mai trovato) una bussola sul modo in cui gestirne la presenza sulle piattaforme. Dall’altra perché la loro immagine digitale è divenuta pietra di scambio e di contesa nelle cause di separazione e divorzio.
Di principio l’accordo deve essere sempre congiunto e, in assenza di intesa, l’ultima parola spetta al giudice, che può ordinare che l’immagine venga cancellata in tutela della privacy del minorenne.
Nel 2013 Il tribunale di Livorno, ad esempio, aveva prescritto l’eliminazione delle foto della figlia minorenne dal profilo Facebook della mamma e la disattivazione del profilo della figlia, mentre nel 2017 il tribunale di Mantova aveva ordinato a una madre di non inserire le foto dei figli e di rimuovere quelle pubblicate. Intanto a Trieste una coppia ha disciplinato nelle condizioni di divorzio regole sul divieto di far usare ai figli videogiochi violenti o smartphone connessi a internet e a Brescia il Tribunale ha disposto il divieto per i genitori, non solo di pubblicare le foto della figlia minore su blog e social, ma anche di usarne le immagini per il proprio profilo WhatsApp. Il Tribunale di Roma, con un’ordinanza del dicembre 2017 ha stabilito, su istanza della ragazzina sedicenne, che il giudice, mentre può ordinare la rimozione delle immagini dei figli ai genitori che ne abbiano fatto un uso illegittimo, può anche condannarli al pagamento un risarcimento proprio in favore dei minori.
Capita spesso, soprattutto nelle vicende che coinvolgono le relazioni dei genitori, che i giudici decidano di dare rilevanza alla volontà espressa dai figli e stabiliscano l’ascolto dei minori nelle vicende che li riguardino direttamente.
Così è successo nella vicenda di Chieti, ma in questo caso la novità è che si apre la strada al riconoscimento di un vero e proprio diritto all’autonoma gestione della propria immagine pubblica nell’epoca della “digital communication”a favore dei minori, anche in disaccordo con i propri genitori.