
Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di violenza psicologica. A volte il tema viene affrontato con toni emotivi, altre volte con eccessiva semplificazione. Eppure, al di là degli slogan, una cosa è chiara: la violenza psicologica esiste, ha effetti concreti e profondi sulla vita delle persone, ma il suo riconoscimento in sede giudiziaria resta ancora, molto spesso, complesso.
La Relazione della Corte di cassazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, richiamando i dati del servizio pubblico 1522, offre uno spunto importante per riflettere su questo tema. Nel primo trimestre 2025, tra le vittime che si sono rivolte al 1522, la violenza fisica risulta la forma più frequentemente dichiarata, ma subito dopo compare la violenza psicologica, indicata nel 33,8% dei casi. Inoltre, quando le vittime riferiscono di avere subito più forme di violenza, la componente psicologica è quella che ricorre più spesso insieme alle altre.
Questo dato è importante per almeno due ragioni.
Pendendo le mosse da dati riferiti alla violenza contro le donne, credo sia importante prima di tutto ricordare che la violenza psicologica ha una natura spesso trasversale e relazionale, e non può essere letta soltanto dentro uno schema rigido o stereotipato.
La prima delle ragioni a cui facevo riferimento è culturale. Conferma che la violenza psicologica non è un’invenzione linguistica, non è una formula da social network, non è una fragilità soggettiva scambiata per abuso. È una dimensione reale della violenza, ormai visibile anche nelle rilevazioni istituzionali. I dati ISTAT più recenti mostrano, inoltre, che nella coppia la violenza non si esaurisce nella dimensione fisica o sessuale: considerando le donne che hanno o hanno avuto un partner, il 17,9% dichiara di avere subito violenza psicologica, con incidenza ancora più elevata nei rapporti con l’ex partner.
La seconda ragione è giuridica. Riconoscere che la violenza psicologica esiste non significa automaticamente affermare che ogni sofferenza relazionale abbia immediata rilevanza giuridica, né che vi sia una categoria autonoma e semplice di “manipolazione psicologica” facilmente spendibile in giudizio. Ed è proprio qui che il tema diventa delicato.
Nel linguaggio comune si tende spesso a usare espressioni come manipolazione, controllo, svalutazione, gaslighting, ambiguità, ricatto emotivo. Molte di queste parole descrivono in modo efficace vissuti autentici e dolorosi. Tuttavia il diritto ha bisogno di qualcosa di ulteriore: deve qualificare i fatti dentro categorie giuridiche tipiche, deve accertare condotte specifiche, deve valutarne la reiterazione, il contesto, gli effetti, il nesso con il pregiudizio subito e, nei casi penali, anche l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie.
Per questo motivo, in giudizio, la violenza psicologica incontra ancora oggi ostacoli molto seri. Non perché sia meno grave, ma perché è spesso meno visibile. Può non lasciare segni sul corpo, può consumarsi nelle parole, nei silenzi, nei divieti impliciti, nella svalorizzazione costante, nel controllo quotidiano, nella distorsione della realtà, nell’isolamento progressivo della vittima. È una violenza che si insinua nella percezione di sé, nella libertà di scelta, nella capacità di orientarsi e perfino nella fiducia nelle proprie emozioni.
Ed è proprio questa invisibilità a rendere la prova così difficile.
Nella mia esperienza professionale, noto una crescente diffusione, anche fuori dai contesti specialistici, di parole come narcisismo, evitamento, manipolazione, gaslighting. Questo può aiutare molte persone a dare un nome a vissuti reali e dolorosi. Ma è necessario evitare una semplificazione pericolosa: le categorie psicologiche sono categorie tecniche, non etichette automatiche di responsabilità giuridica. La maggiore conoscenza pubblica del fenomeno non si traduce, da sola, in una più facile prova della violenza psicologica né in un suo automatico riconoscimento in sede giudiziaria. E va ricordato anche che, in sede penale, l’eventuale presenza di un disturbo di personalità non coincide affatto con il riconoscimento della violenza subita dalla vittima, potendo anzi entrare, nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento, nel diverso terreno dell’imputabilità dell’autore.
La vittima, molto spesso, arriva tardi a nominare quello che sta vivendo. Talvolta non ha messaggi espliciti, non ha testimoni diretti, non ha referti immediati. Ha però ansia, insonnia, paura, perdita di autostima, senso di colpa, confusione, ritiro sociale, dipendenza emotiva, alterazione delle abitudini di vita. Sul piano umano questi effetti sono enormi. Sul piano processuale, però, devono essere ricostruiti, contestualizzati, documentati e resi leggibili.
Per questo credo che il punto non sia mai banalizzare il discorso dicendo “oggi la manipolazione è finalmente riconosciuta”, ma piuttosto fare un ragionamento più serio: la violenza psicologica è un fenomeno reale e riconosciuto anche sul piano istituzionale, ma la sua traduzione in prova giuridica richiede ancora un lavoro enorme di ascolto, raccolta, verbalizzazione e lettura del contesto.
Questa è anche una sfida per gli operatori e per i centri antiviolenza.
Se la violenza psicologica è una violenza che spesso non si vede, allora servono strumenti capaci di farla emergere meglio: ascolto qualificato, cronologie attendibili, raccolta degli episodi, attenzione ai pattern di controllo e svalutazione, documentazione dei cambiamenti nelle abitudini di vita, dei sintomi, delle richieste di aiuto, delle paure, delle condotte di isolamento, dei segnali percepiti dai figli o dalle persone vicine. In altre parole, serve una cultura della prova che sia più attenta alla dimensione relazionale e continuativa della violenza.
A mio avviso, è proprio qui che il dato istituzionale richiamato dalla Cassazione diventa prezioso. Non perché risolva il problema giuridico, ma perché ci ricorda che il fenomeno c’è, è diffuso, è riconoscibile e non può più essere relegato a mera emotività o a conflitto di coppia. La difficoltà della prova non deve trasformarsi nella negazione del fenomeno.
La vera sfida, oggi, è tenere insieme due esigenze: da un lato evitare semplificazioni e slogan; dall’altro non lasciare senza nome e senza tutela forme di violenza che possono compromettere profondamente la libertà, la dignità e la salute psichica della persona.
La violenza psicologica esiste anche quando non lascia lividi.
Esiste quando ti svuota, ti confonde, ti isola, ti fa dubitare della tua percezione e ti costringe a vivere in una tensione continua.
Il diritto sta iniziando a guardarla con più attenzione, ma il percorso per renderla pienamente visibile e pienamente provabile è ancora lungo.
Ed è proprio per questo che parlarne con serietà, senza slogan ma senza minimizzazioni, è oggi più necessario che mai.
Fonte principale: Relazione della Corte di cassazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026; dati ISTAT e 1522 sulla violenza contro le donne.