“VACCINARSI O MORIRE”? GUIDA BREVE AL NUOVO DECRETO COVID

Presentato al grido di “vaccinarsi o morire” del Presidente Draghi in conferenza stampa, Il Consiglio dei Ministri di ieri 22 luglio ha varato il c.d. Decreto Green pass, che, oltre a prorogare al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza, ha introdotto significative novità in merito all’uso del c.d. certificato verde. Vediamo di fare un po’ di chiarezza.Dal 6 agosto per tutti coloro che hanno dai 12 anni in su, varranno le seguenti regole:

1) chi avrà la certificazione verde Covid-19 che prova di essere stati sottoposti almeno alla prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) o chi avrà effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore) potrà accedere alle seguenti attività (come cliente, ma anche come lavoratore):

  • Servizi per la ristorazione  svolti da qualsiasi esercizio(bar, ristoranti, ecc.), per consumo al tavolo al chiuso (niente pass per chi si serve al banco o all’aperto, quindi)
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive (stadi e concerti agibili al 50% della capienza, eventi al chiuso resta il 25%)
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  •  Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  •  Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

2) il decreto ha modificato i criteri per i colori delle Regioni (con maggiore peso ai ricoveri e ai posti occupati nelle terapie intensive), prevedendo modalità differenti a seconda del colore, per gli accessi agli eventi culturali e sportivi;

3) è previsto che  siano i titolari o i gestori dei servizi e delle attività  coloro che sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione si potrà incorrere a una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia per l’esercente che per l’utente. In caso in cui la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, potrà essere applicata la sanzione della chiusura dell’esercizio per un minimo di 1 a un massimo di 10 giorni;

4) Per finire il decreto prevede la definizione di un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare, fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

Il green pass al momento non sarà richiesto per viaggiare su treni aerei e bus o altri mezzi di trasporto, anche se la novità potrà essere introdotta a settembre. Ancora chiuse le discoteche. Allo studio l’obbligo per i docenti.

Lo studio legale Avv. Guerra è a disposizione per tutte le questioni legali e pratiche relative a green pass, alle vaccinazioni, alla tutela della privacy, alla gestione del fascicolo sanitario, delle APP e del QR CODE, oltre che all’espletamento delle pratiche valide per viaggiare nei vari paesi interessati da restrizioni.

 

Articolo precedente
SONO GLI UTENTI LINKEDLN LE ULTIME VITTIME DEI PIRATI DELLA RETE
Articolo successivo
VIOLAZIONE DELLA PRIVACY: 120.000 EURO DI MULTA ALL’ASL DELLA ROMAGNA