Con l’entrata in vigore dell’art. 9 della legge 2 dicembre 2025, n. 181, il legislatore ha introdotto il nuovo art. 5-ter del d.l. 93/2013, convertito dalla legge 119/2013, in materia di accesso ai centri antiviolenza da parte delle vittime minorenni.
La novità è molto importante: i minori che abbiano compiuto 14 anni possono ora accedere autonomamente ai centri antiviolenza per ricevere informazioni e orientamento, senza la preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale.
Si tratta di un cambiamento che rafforza in modo concreto la tutela dei minorenni esposti a violenza, soprattutto nei casi in cui il contesto familiare non sia in grado di proteggerli oppure sia esso stesso il luogo del pericolo.
Una svolta significativa nella tutela dei minorenni
La nuova norma segna un passaggio culturale e giuridico molto rilevante.
Per la prima volta viene affermato in modo espresso che il minore ultraquattordicenne, quando si trova in una situazione di violenza o di rischio, può rivolgersi direttamente a una struttura specializzata per chiedere aiuto, almeno nel livello iniziale dell’ascolto, dell’informazione e dell’orientamento.
È una scelta normativa che tiene conto della realtà. Non sempre chi esercita la responsabilità genitoriale è in grado di riconoscere il problema, di affrontarlo o di proteggere il minore. In alcuni casi, addirittura, la violenza proviene proprio dall’ambito familiare o si manifesta in forme di controllo, intimidazione, manipolazione, maltrattamento o violenza assistita.
In queste situazioni, subordinare l’accesso a un centro antiviolenza al consenso preventivo dei genitori rischiava di trasformarsi in un ostacolo alla tutela.
Un’autonomia che non nasce dal nulla
Il nuovo art. 5-ter non introduce un principio isolato.
Da tempo il nostro ordinamento riconosce al minore che abbia compiuto 14 anni una progressiva capacità di autodeterminazione nei contesti più delicati, in cui sono coinvolti diritti fondamentali della persona.
Si pensi, ad esempio, alla giustizia riparativa, al consenso informato in ambito sanitario e alla proposizione della querela in ambito penale, rispetto alla quale la giurisprudenza riconosce da tempo una legittimazione autonoma del minore ultraquattordicenne.
La nuova disciplina si inserisce quindi in una linea evolutiva già presente nel nostro sistema: il minore non è soltanto soggetto da proteggere, ma anche persona capace, in determinate situazioni, di attivare direttamente strumenti di tutela.
Cosa può fare concretamente il minore
La norma è chiara nel delimitare l’ambito di questa autonomia.
L’accesso senza autorizzazione genitoriale è consentito per ricevere informazioni e orientamento.
Questo significa, in concreto, che il minore over 14 può rivolgersi autonomamente al centro antiviolenza per essere ascoltato da operatori qualificati, ricevere informazioni sui propri diritti, comprendere quali strumenti di tutela esistono, avere un primo orientamento rispetto ai servizi presenti sul territorio e ricevere supporto per capire come muoversi in una situazione di violenza o di pericolo.
La norma, però, non dice che il minore possa decidere in piena autonomia ogni successivo percorso di protezione. Ed è qui che si apre il tema più delicato: il confine tra il primo accesso informativo e gli interventi più strutturati.
Il punto critico: fino a dove arriva questa autonomia?
Il nuovo art. 5-ter consente l’accesso autonomo al centro antiviolenza, ma non disciplina in modo dettagliato tutto ciò che può accadere dopo.
Resta quindi da chiarire, sul piano pratico, quali attività rientrino esattamente in “informazioni e orientamento”, quando si passi a una vera e propria presa in carico, come debba essere gestita la comunicazione con i genitori e come coordinare l’intervento del centro con i servizi sociali, l’autorità giudiziaria e gli altri soggetti competenti.
È ragionevole ritenere che la norma abbia voluto garantire al minore una porta di accesso autonoma alla tutela, senza però superare integralmente il quadro della responsabilità genitoriale in relazione a decisioni più incisive, come quelle che comportano interventi protettivi strutturati o modifiche nella collocazione del minore.
La questione della riservatezza
Uno dei temi più sensibili riguarda la riservatezza dell’accesso.
La norma non specifica se i genitori debbano essere informati dell’avvenuto contatto con il centro antiviolenza, né indica tempi o modalità di eventuale comunicazione.
Questo silenzio normativo è tutt’altro che secondario.
Se la legge consente l’accesso autonomo proprio per offrire una via di protezione al minore anche quando il contesto familiare non è sicuro, allora appare difficile sostenere che i genitori debbano essere informati automaticamente in ogni caso.
Al contrario, sembra necessario un approccio prudente, fondato su una valutazione caso per caso, tenendo conto della fonte del rischio, dell’età e della maturità del minore, della natura della violenza allegata e del possibile pericolo derivante da una comunicazione immediata alla famiglia.
Quando entra in gioco il dovere di protezione
Naturalmente il diritto del minore di accedere autonomamente al centro antiviolenza non elimina gli obblighi di tutela che possono emergere in presenza di situazioni gravi.
Quando dal colloquio emergano elementi di concreto pregiudizio, maltrattamento, abuso o pericolo attuale, il tema non è più soltanto quello dell’orientamento. Entra in gioco il dovere di attivare i canali di protezione previsti dall’ordinamento.
In altre parole, la nuova norma non crea uno spazio separato dal sistema della tutela minorile. Al contrario, consente al minore di avvicinarsi a quel sistema più rapidamente e senza filtri iniziali potenzialmente bloccanti.
Una riforma coerente con la giurisprudenza più recente
La riforma si inserisce in un quadro in cui la giurisprudenza ha mostrato crescente attenzione alla protezione del minore vittima di violenza domestica o di violenza assistita.
Negli ultimi anni la Cassazione ha più volte ribadito alcuni principi fondamentali: la violenza assistita è essa stessa una forma di violenza nei confronti del minore; nei procedimenti che coinvolgono responsabilità genitoriale e affidamento non possono essere ignorate allegazioni di violenza domestica; il giudice deve evitare il rischio di vittimizzazione secondaria; la protezione del minore e della vittima deve prevalere su letture formalistiche o minimizzanti del conflitto familiare.
In questo contesto, la possibilità per il minore ultraquattordicenne di accedere autonomamente a un centro antiviolenza appare del tutto coerente con l’esigenza di anticipare la tutela e renderla effettiva.
Le questioni applicative ancora aperte
- Cosa si intende esattamente per “informazioni e orientamento”? Occorrerà chiarire fino a che punto il centro possa spingersi senza necessità di ulteriori passaggi o attivazioni istituzionali.
- Quando i genitori devono essere coinvolti? Non sembra sostenibile né un automatismo di segretezza assoluta, né un automatismo di immediata comunicazione.
- Come si gestisce il dissenso dei genitori? Può accadere che il minore chieda aiuto e che successivamente il genitore si opponga a qualunque prosecuzione del contatto con il centro.
- Come si tutela la sicurezza del minore? Soprattutto quando la situazione di violenza è interna alla famiglia, la protezione della riservatezza può essere decisiva.
Cosa dovrebbero fare oggi i centri antiviolenza
- Predisporre protocolli interni chiari. Ogni centro dovrebbe avere una procedura dedicata all’accesso dei minori over 14, con indicazioni precise su accoglienza, ascolto, valutazione del rischio, documentazione minima e attivazione dei soggetti competenti.
- Formare gli operatori. La gestione di un accesso autonomo da parte di un minorenne richiede competenze specifiche: ascolto, trauma, violenza assistita, vittimizzazione secondaria, riservatezza, coordinamento con servizi e autorità.
- Valutare il rischio fin dal primo contatto. Non ogni accesso presenta lo stesso livello di urgenza. Occorre distinguere tra richiesta informativa, disagio, sospetto di violenza e pericolo attuale.
- Evitare automatismi. Sia la comunicazione ai genitori sia l’eventuale attivazione di ulteriori percorsi devono essere valutate in modo concreto, tenendo al centro l’interesse del minore e la sua sicurezza.
- Lavorare in rete. Scuole, servizi sociali, consultori, professionisti, avvocate e operatori devono essere messi in condizione di collaborare in modo tempestivo ed efficace.
Perché questa norma conta davvero
Il nuovo art. 5-ter è una disposizione breve, ma il suo impatto può essere molto rilevante.
Il punto essenziale è questo: il legislatore ha riconosciuto che un ragazzo o una ragazza di almeno 14 anni, se esposto a violenza, deve poter chiedere aiuto subito, senza essere costretto ad attendere il consenso di chi forse non lo protegge, non lo ascolta o non gli crede.
È una norma che rafforza l’idea della tutela come accesso concreto, non solo come proclamazione astratta di diritti.
La vera sfida, ora, sarà tradurre questa apertura normativa in prassi serie, competenti e sicure, capaci di evitare nuovi ostacoli e di offrire ai minorenni vittime di violenza una risposta realmente tempestiva.
Conclusione
La riforma rappresenta un passo avanti importante nella protezione dei minori vittime di violenza.
Non risolve ogni problema interpretativo, ma introduce un principio forte: il primo accesso alla tutela non può essere bloccato proprio da chi dovrebbe garantire protezione e non sempre lo fa.
Per questo sarà fondamentale accompagnare la norma con protocolli chiari, formazione specialistica e un corretto coordinamento tra centri antiviolenza, servizi territoriali e autorità competenti.