INAIL CHIARISCE CHE IL DIPENDENTE DELL’OSPEDALE SI PRESUME CONTAGIATO DA COVID19 SUL LAVORO

Fin dal giorno della pubblicazione del DL n. 18 del 17 marzo 2020, l’INAIL è intervenuta con diversi comunicati per fornire chiarimenti in merito alla gestione dell’astensione dal lavoro del personale dipendente delle strutture sanitarie esposto al contagio da Covid19.
Con la nota n. 3675 l’INAIL il 17 marzo 2020 ha voluto chiarire che i contagi da nuovo Coronavirus di tutto il personale assicurato con l’Istituto, siano essi medici, infermieri o altri operatori di strutture sanitarie in genere, avvenuti nell’ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa (anche in itinere), devono essere inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.

Pertanto, nel ricordare come il contagio da Covid19 in ambito lavorativo non sia qualificabile come malattia professionale, INAIL ha evidenziato, con specifico riferimento ai lavoratori dipendenti di qualsiasi “struttura sanitaria pubblica o privata … che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni”, così ribadendo l’esistenza di un collegamento funzionale presunto tra l’essere contagiato  dal virus ed esercitare un’attività in una struttura sanitaria, con la conseguenza che le aziende sanitarie hanno l’onere di prendere tutte le opportune misure per assicurare la salute dei lavoratori.

In particolare, l’Istituto ha specificato che la cd. occasione di lavoro per il rischio legato all’emergenza epidemiologica in atto non si applica solo ai sanitari, ma ogni qual volta sussista un elevato rischio di contagio legato al costante contatto con il pubblico.
In via esemplificativa, ma non esaustiva, l’INAIL ha indicato: “lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari”.

Pertanto, l’Istituto ha, di fatto, equiparato la copertura offerta al personale sanitario ad ogni dipendente operante all’interno di strutture ospedaliere, con la conseguenza che, laddove un dipendente dovesse contrarre il Covid19, il datore di lavoro dovrà porre in essere, nei tempi di legge, la denuncia-comunicazione all’INAIL e gli ulteriori adempimenti.

Infine, l’Istituto ha indicato anche i casi in cui l’esposizione al virus può essere ricondotta all’infortunio c.d. in itinere. Sappiamo che, in forza dell’art. 12 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, INAIL opera nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
L’Istituto ha chiarito che sussiste l’onere di attivazione dell’assicurazione infortunistica anche in caso di “eventi di contagio da nuovo Coronavirus accaduti durante tale percorso”.
In merito all’utilizzo del mezzo di trasporto la circolare specifica che, per tutto il periodo di emergenza epidemiologica, essendo il rischio di contagio molto più elevato a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la diffusione, tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da svolgersi in presenza sul luogo di lavoro, dovranno recarsi dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa, con l’uso di un mezzo privato.

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