I GENITORI NON PORTANO LA MASCHERINA E NON RISPETTANO IL DISTANZIAMENTO?LEGITTIMO ALLONTANARE IL FIGLIO DALLA SCUOLA

ll Tar dell’Emilia Romagna, con sentenza del 28 settembre 2021 n.444, ha rigettato l’istanza cautelare proposta da due genitori contro i provvedimenti di allontanamento del figlio dalla scuola d’infanzia e dal nido d’infanzia, motivati dalla scuola con la violazione del “patto di responsabilità reciproca” da parte dei genitori posto in essere con comportamenti in violazione delle misure di contenimento del contagio.

Il “patto di responsabilità reciproca” (parte integrante del Protocollo Salute e Sicurezza nelle Scuole Covid 19 del 28 agosto 2020), proposto nelle scuole della Regione Emilia Romagna, specificatamente sottoscritto dai genitori ricorrenti (insieme alla Direttrice, alle educatrici e collaboratrici scolastiche), impegnava questi ultimi “… ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il figlio non trascorre a scuola comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio”. I ricorrenti avevano in più occasioni violato le prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio ossia l’utilizzo delle mascherine e il distanziamento interpersonale anche all’aperto, imposte dall’art. 1 del DPCM 2 marzo 202,  vigente in quel momento della pandemia.

Al riguardo, con la decisione del Tar bolognese in esame, si è rilevato che le determinazioni assunte dall’Amministrazione Comunale richiamano la normativa nazionale di rango primario finalizzata al contrasto della pandemia ed in particolare il già citato DPCM, attuativo del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito nella legge n. 74/2020, respinta, pertanto, la pretesa avanzata dai genitori di riammettere, con un provvedimento cautelate, il figlio a scuola, preso atto della consapevole violazione da parte dei ricorrenti del suindicato patto il quale – a prescindere dalla sua esatta qualificazione giuridica – appare ancorato alla tutela di fondamentali e inderogabili valori costituzionali (in primis artt. 2 e 32 Cost.) in considerazione della dimensione collettiva della salute basata sul principio di solidarietà, oltre che in armonia con lo stesso art. 2087 c.c. e art 7 d.lgs. 65/17.

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